3.1.P Informazioni per omesso pagamento

OMESSO PAGAMENTO

Le informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto;”

I pagamenti omessi o parziali, potranno essere effettuati in autonomia da parte del contribuente mediante l’istituto del ravvedimento operoso, prima che siano iniziate le attività accertative da parte del Comune.

Nel caso che non pervengano i pagamenti per le annualità pregresse ed il Comune effettui l’attività di accertamento per omesso o parziale pagamento, ai sensi di quanto disposto dall'art.13 c.2 del D.Lgs 471 del 18/12/1997, all’importo dovuto si applicherà la sanzione del 30%, oltre gli interessi calcolati al tasso legale vigente. Tale comunicazione viene inviata tramite Raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo omesso o pagato parzialmente. L’importo deve essere pagato entro 60 giorni in unica rata. L'avviso di accertamento contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

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